È l'organo esecutivo della Camera di Commercio e ha la stessa durata del Consiglio dal quale è nominata.
Il numero dei membri è determinato dallo Statuto e non può essere inferiore a cinque né superiore a un terzo dei membri del Consiglio. Le funzioni:
adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
deliberare sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
adottare ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge 580/1993.